Art. 1.

      1. Chiunque stampa edizioni d'arte originali, oppure opere grafiche o multipli scultorei o di oggettistica soggetti al deposito legale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106, deve inviare la matrice o il calco e una copia dell'opera insieme alla dichiarazione dell'artista, autenticata da un notaio, del numero di copie riprodotte alla Biblioteca nazionale centrale di Roma «Vittorio Emanuele II», in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 106 del 2004.
      2. La Biblioteca nazionale centrale di Roma «Vittorio Emanuele II» provvede alla distruzione della matrice, ricevuta ai sensi del comma 1, davanti a un notaio, e al rilascio del relativo attestato alla società editrice. La medesima Biblioteca allestisce un apposito reparto per la consultazione di un opuscolo nel quale sono registrate tutte le opere ad essa inviate ai sensi del citato comma 1.